Art. 14
Applicazione nel tempo
In vigore dal 11 mar 1996
1. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda il diritto d'autore si applica anche alle banche di dati create prima della data di cui all', paragrafo 1, che a tale data soddisfino i requisiti fissati dalla presente direttiva in materia di tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore.
2. In deroga al paragrafo 1, allorché alla data di pubblicazione della presente direttiva una banca di dati tutelata mediante un regime di diritto d'autore in uno Stato membro non soddisfa i criteri di ammissibilità alla tutela in base al diritto d'autore previsti all', paragrafo 1, la presente direttiva non ha l'effetto di ridurre in tale Stato membro il restante periodo di tutela accordato in base al regime di cui sopra.
3. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda il diritto di cui all' si applica anche alle banche di dati costituite completamente nei quindici anni precedenti la data di cui all', paragrafo 1 e che soddisfino a tale data i requisiti di cui all'.
4. La tutela prevista ai paragrafi 1 e 3 non pregiudica gli atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente alla data prevista negli stessi.
5. Per le banche dati costituite completamente nei quindi anni precedenti la data prevista all', paragrafo 1, la durata della tutela in base al diritto di cui all' è di quindici anni a decorrere dal 1° gennaio successivo a tale data.
Storico versioni
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