Art. 1 · Campo d'applicazione

Art. 1

Campo d'applicazione

In vigore dal 11 mar 1996
1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma. 2. Ai fini della presente direttiva per «banca di dati» si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo. 3. La tutela della presente direttiva non si applica ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.
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