Art. 8

Art. 8

In vigore dal 26 feb 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1996. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27. (2) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (3) GU n. L 291 del 29. 11. 1993, pag. 14. (4) GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 40. ALLEGATO I COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI DIETETICI DESTINATI A DIETE IPOCALORICHE Le specifiche si riferiscono a prodotti pronti per l'uso, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante. 1. Energia 1.1. L'energia fornita da un prodotto di cui all', paragrafo 2, lettera a) non deve essere inferiore a 3 360 kJ (800 kcal) e non deve superare 5 040 kJ (1 200 kcal) per l'intera razione alimentare giornaliera. 1.2. L'energia fornita da un prodotto di cui all', paragrafo 2, lettera b) non deve essere inferiore a 840 kJ (200 kcal) e non deve superare 1 680 kJ (400 kcal) per pasto. 2. Proteine 2.1. Le proteine contenute nei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b) devono fornire non meno del 25 % e non più del 50 % dell'energia totale del prodotto. In nessun caso, il quantitativo di proteine dei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a) può superare 125 g. 2.2. Le disposizioni di cui sopra sulle proteine riguardano proteine il cui indice chimico è uguale a quello della proteina di riferimento della FAO/OMS (1985) indicata nell'allegato II. Se l'indice chimico è inferiore a 100 % della proteina di riferimento, i livelli minimi di proteina devono essere aumentati in conseguenza e, in ogni caso, l'indice chimico della proteina deve essere almeno uguale all'80 % di quello della proteina di riferimento. 2.3. L'«indice chimico» indica il rapporto più basso tra la quantità di ciascun amminoacido essenziale della proteina in prova e la quantità di ciascun amminoacido corrispondente della proteina di riferimento. 2.4. L'aggiunta di amminoacidi è comunque permessa soltanto allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine e unicamente nelle proporzioni a tal fine necessarie. 3. Grassi 3.1. L'energia derivata dai grassi non deve superare il 30 % dell'energia totale disponibile del prodotto. 3.2. Per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a), l'acido linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a 4,5 g. 3.3. Per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera b), l'acido linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a 1 g. 4. Fibre alimentari Il contenuto delle fibre alimentari nei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a) non deve essere inferiore a 10 g e non deve superare 30 g per la razione alimentare giornaliera. 5. Vitamine e minerali 5.1. I prodotti menzionati all', paragrafo 2, lettera a) devono fornire per l'intera razione alimentare giornaliera almeno il 100 % del quantitativo di vitamine e minerali specificato nella tabella. 5.2. I prodotti menzionati all', paragrafo 2, lettera b) devono fornire, per pasto, almeno il 30 % del quantitativo di vitamine e minerali specificato nella tabella; il quantitativo di potassio fornito da questi prodotti non deve tuttavia essere inferiore a 500 mg per pasto. >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA>
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