Art. 6
In vigore dal 26 feb 1996
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Dette disposizioni devono essere applicate in modo da:
- consentire il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1997;
- vietare il commercio di prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 31 marzo 1999.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Storico versioni
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