Art. 5 · 1. Il prodotto viene posto in vendita sotto le seguenti denominazioni:

Art. 5

1. Il prodotto viene posto in vendita sotto le seguenti denominazioni:

In vigore dal 26 feb 1996
a) per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a): «Sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso», b) per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera b): «Sostituto di un pasto per il controllo del peso». 2. Sull'etichettatura dei prodotti in oggetto, oltre alle indicazioni di cui all' della direttiva 79/112/CEE, figurano obbligatoriamente le indicazioni seguenti: a) il valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, e il contenuto di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica, per quantità specificata del prodotto pronto per l'uso e offerto al consumo; b) la quantità media di ogni minerale e di ogni vitamina per i quali sono previsti requisiti obbligatori al punto 5 dell'allegato I, espressa in forma numerica, per quantità specificata del prodotto pronto per l'uso e proposto per il consumo. Inoltre, per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera b), le informazioni sulle vitamine e sui minerali elencate nella tabella al punto 5 dell'allegato I sono inoltre espresse in percentuale dei valori definiti nell'allegato della direttiva 90/496/CEE del Consiglio (4); c) istruzioni per un'adeguata preparazione, ove necessario, e una raccomandazione a seguire queste istruzioni; d) se un prodotto, usato secondo le istruzioni del fabbricante, fornisce un apporto giornaliero di polioli superiore a 20 g il giorno, indicazione obbligatoria che l'alimento può avere un effetto lassativo; e) una menzione sull'importanza di mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi; f) per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a): i) una dichiarazione secondo cui il prodotto fornisce in quantità adeguate tutti gli elementi nutrizionali essenziali per la giornata; ii) una dichiarazione secondo cui il prodotto non deve essere usato per più di tre settimane senza controllo medico; g) per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera b), una dichiarazione secondo cui i prodotti sono utili per l'uso previsto soltanto nell'ambito di una dieta ipocalorica e che tale dieta deve necessariamente comprendere altri alimenti. 3. L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti in oggetto non contiene alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all'impiego, né alla riduzione dello stimolo della fame o ad un maggiore senso di sazietà.
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