Art. 6
In vigore dal 16 feb 1996
Gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. I livelli massimi necessari saranno definiti senza indugio.
Saranno altresì definiti i criteri microbiologici, nella misura necessaria.
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