Art. 5

Art. 5

In vigore dal 16 feb 1996
Nella fabbricazione degli alimenti a base di cereali e degli alimenti per bambini possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV. Qualora necessario, verranno fissati, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, livelli massimi complementari a quelli già definiti. I criteri di purezza di queste sostanze saranno definiti successivamente.
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