Art. 2
In vigore dal 16 feb 1996
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano in modo da:
- permettere la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° aprile 1997;
- vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 31 marzo 1999.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Storico versioni
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