Art. 5

Art. 5

In vigore dal 26 gen 1996
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 12 febbraio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
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