Art. 1 · L'allegato alla direttiva 91/493/CEE è modificato come segue:

Art. 1

L'allegato alla direttiva 91/493/CEE è modificato come segue:

In vigore dal 22 dic 1995
1) Al capitolo I, il testo del punto II.5 è sostituito dal seguente: «5. Le operazioni di trasformazione dei prodotti della pesca effettuate a bordo devono essere realizzate in ottemperanza alle norme igieniche stabilite al capitolo IV, punti II.2, II.3, IV e V del presente allegato.» 2) Al capitolo IV, punto I.3, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente: «I filetti e le trance non devono restare sui tavoli da lavoro più del tempo richiesto per la loro preparazione, e vanno protetti dalle contaminazioni tramite confezionamento adeguato.» 3) Al capitolo IV, il testo del punto IV.1 è sostituito dal seguente: «I prodotti freschi, congelati o decongelati da trasformare devono essere conformi ai requisiti di cui ai punti I, II o III del presente capitolo.» 4) Al capitolo IV, punto IV.4, lettera d), il testo della prima frase è sostituito dal seguente: «d) dalla produzione giornaliera siano prelevati campioni ad intervalli prestabiliti per accertare l'effecacia dell'aggraffatura o di qualsiasi altro sistema di chiusura ermetica». 5) Al capitolo IV, punto V.3, lettera c) il termine «la distruzione» è sostituito dal termine «l'eliminazione». 6) Al capitolo V, punto II.3.b), secondo comma, il testo della prima frase è sostituito dal seguente: «Questi valori limite si applicano unicamente ai pesci delle seguenti famiglie: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae e Coryphaenidae.» 7) Il testo del capitolo VII è sostituito dal seguente: «CAPITOLO VII IDENTIFICAZIONE Fatte salve le disposizioni della direttiva 79/112/CEE, il bollo o i documenti di accompagnamento devono permettere, ai fini di eventuali controlli, di risalire all'origine dei prodotti della pesca commercializzati. A tale scopo, sulla confezione o - nel caso di prodotti non confezionati - sui documenti di accompagnamento devono figurare le seguenti indicazioni: - il paese di spedizione, indicato per esteso o con le sigle maiuscole del paese speditore, che per la Comunità sono : B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT - P - FI - SE - UK; - l'identificazione dello stabilimento o della nave officina per mezzo del numero di riconoscimento ufficiale o, nel caso di commercializzazione di prodotti provenienti da una nave congelatrice di cui all'allegato II, punto 7 della direttiva 92/48/CEE, per mezzo del numero di identificazione della nave o, nel caso di commercializzazione di prodotti provenienti dalle aste o dai mercati all'ingrosso, per mezzo del numero di registrazione previsto all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma della presente direttiva; - una delle sigle seguenti: CE - EC - EG - EK - EF - EY. Tali indicazioni devono essere perfettamente leggibili e raggruppate su una parte della confezione visibile dall'esterno, in modo che non sia necessario aprire quest'ultima.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:71:oj#art-1