Art. 7

Art. 7

In vigore dal 22 dic 1995
1. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi è indicato nell'allegato A. 2. Fatta salva la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune spese nel settore veterinario (1), e in particolare l'articolo 28 della stessa, le competenze e i compiti del laboratorio di cui al paragrafo 1 sono fissati nell'allegato B.
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