Art. 6
In vigore dal 22 dic 1995
1. I prelievi e gli esami di laboratorio intesi a determinare la causa della mortalità inconsueta dei molluschi bivalvi vengono effettuati mediante i metodi fissati secondo la procedura di cui all'.
2. Gli Stati membri vigilano affinché in ciascuno Stato membro venga designato un laboratorio nazionale di riferimento che disponga di impianti e del personale specializzato per poter procedere alle analisi di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che non dispongono di un laboratorio nazionale competente possono ricorrere ai servizi del laboratorio nazionale competente di un altro Stato membro.
4. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi figura nell'allegato C.
5. I laboratori nazionali di riferimento cooperano con il laboratorio comunitario di riferimento di cui all'.
Storico versioni
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