Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 dic 1995
1. Gli Stati membri provvedono a sottoporre le aziende, i banchi sfruttati e le zone in cui sono allevati molluschi bivalvi ad un programma di monitoraggio e di campionamento per constatare una mortalità inconsueta, in modo da tenere sotto controllo la situazione sanitaria degli animali. Inoltre, il servizio ufficiale può applicare il suddetto programma ai bacini di depurazione e di deposito che scaricano le loro acque in mare. Se durante l'applicazione del suddetto programma si constata una mortalità inconsueta oppure se il servizio ufficiale dispone di informazioni che consentano di sospettare la presenza di focolai di malattia occorre: - redigere un elenco dei siti in cui sono presenti le malattie di cui all'allegato A, elenco II della direttiva 91/67/CEE, purché tali malattie non siano oggetto di un programma autorizzato a norma della direttiva stessa, - redigere l'elenco dei siti in cui si constata una mortalità inconsueta connessa alla presenza delle malattie figuranti nell'allegato D, o per i quali il servizio ufficiale disponga di informazioni che consentano di sospettare la presenza di focolai di malattia, - sorvegliare l'evoluzione e la diffusione geografica delle malattie di cui al primo e secondo trattino. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le norme per l'elaborazione del programma di cui al paragrafo 1, soprattutto per quanto riguarda la frequenza e lo scadenzario dei controlli, le modalità di campionamento (volume statisticamente rappresentativo) e di diagnosi sono fissate secondo la procedura di cui all'.
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