Art. 7 · Registrazione degli stabilimenti

Art. 7

Registrazione degli stabilimenti

In vigore dal 22 dic 1995
1. Gli stabilimenti che intendono esercitare una o più attività di cui al paragrafo 2 devono essere registrati da uno Stato membro per ognuna delle loro attività conformemente alla presente direttiva. 2. Ai fini della registrazione da parte delle competenti autorità gli stabilimenti a) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di additivi per i quali è stabilito un tenore massimo e che non sono considerati al capitolo I.1.a) dell'allegato devono soddisfare la condizioni minime definite nel capitolo II.c) dell'allegato; b) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele contenenti additivi considerati al capitolo II.a) dell'allegato devono soddisfare le condizioni minime definite al capitolo II.c) dell'allegato; c) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti contenenti premiscele di additivi considerati al capitolo II.b) dell'allegato o di additivi considerati al capitolo II.a) dell'allegato devono soddisfare le condizioni minime definite al capitolo II.c) dell'allegato; d) di fabbricazione, esclusivamente per le necessità del proprio bestiame, di alimenti composti contenenti premiscele di additivi considerati al capitolo II.b) dell'allegato o contenenti additivi considerati al capitolo II.a) dell'allegato devono soddisfare le condizioni minime definite al capitolo II.c) del'allegato. 3. Si considerano soddisfare «de facto» le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) gli stabilimenti riconosciuti che esercitano le corrispondenti attività di cui all', paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e). 4. La registrazione è: - ritirata in caso di cessazione dell'attività o qualora si verifichi che lo stabilimento non soddisfi più una delle condizioni essenziali richieste per l'esercizio della sua attività e non si conformi a tale requisito entro un termine ragionevole, - modificata qualora lo stabilimento dichiari di dedicarsi ad attività aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per la quali è stata registrata nell'elenco la prima volta.
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