Art. 2 · Riconoscimento degli stabilimenti

Art. 2

Riconoscimento degli stabilimenti

In vigore dal 22 dic 1995
1. Lo stabilimento che intenda esercitare una o più attività di cui al paragrafo 2 deve ottenere un riconoscimento per ciascuna delle sue attività. Uno Stato membro può decidere di non riconoscere gli stabilimenti di cui al paragrafo 2, lettera f). 2. Ai fini del loro riconoscimento da parte delle competenti autorità, gli stabilimenti a) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di additivi o di prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE considerati al capitolo I.1. a) dell'allegato, devono soddisfare le condizioni minime definite nel capitolo I.1. b) dell'allegato; b) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele preparate a partire da additivi considerati al capitolo I.2. a) dell'allegato, devono soddisfare le condizioni minime definite nel capitolo I.2. b) dell'allegato; c) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti contenenti premiscele contenenti additivi considerati al capitolo I.3. a) dell'allegato, devono soddisfare le condizioni minime definite nel capitolo I.3. b) dell'allegato; d) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti ottenuti dalle materie prime di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2 della direttiva 74/63/CEE contenenti elevati tenori di sostanze o prodotti indesiderabili, devono soddisfare le condizioni minime definite nel capitolo I.4 dell'allegato della presente direttiva; e) di fabbricazione, esclusivamente per le necessità del proprio bestiame, di alimenti composti contenenti premiscele che comprendono gli additivi considerati al capitolo I.3. a) dell'allegato devono soddisfare le condizioni minime definite nel capitolo I.3. b) dell'allegato fatta eccezione, tuttavia, dei requisiti ivi indicati al punto 7; f) di fabbricazione, esclusivamente per le necessità del proprio bestiame, di alimenti composti contenenti materie prime di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2 della direttiva 74/63/CEE contenenti elevati tenori di sostanze o prodotti indesiderabili, devono soddisfare le condizioni minime definite nel capitolo I.4 dell'allegato della presente direttiva, fatta eccezione tuttavia dei requisiti ivi indicati al punto 7. 3. Il riconoscimento è: - ritirato in caso di cessazione dell'attività o qualora si verifichi che lo stabilimento non soddisfi più una delle condizioni essenziali richieste per l'esercizio della sua attività e non si conformi a tale requisito entro un termine ragionevole, - modificato qualora lo stabilimento abbia dimostrato la capacità di dedicarsi ad attività aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali è stato riconosciuto la prima volta.
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