Art. 17
Modifica della direttiva 70/524/CEE
In vigore dal 22 dic 1995
Il testo dell', paragrafo 1 della direttiva 70/524/CEE è sostituito con il seguente:
«
1. Gli Stati membri dispongono che gli additivi contemplati dalla presente direttiva, le premiscele preparate con questi additivi per essere incorporate negli alimenti composti per animali nonché gli alimenti composti contenenti queste premiscele possano essere immessi in commercio o utilizzati soltanto da stabilimenti o intermediari che soddisfino, secondo i casi, le condizioni previste dalla direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (*).
(*) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 15.»
Storico versioni
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