Art. 15 · Modalità d'applicazione, modifica degli allegati e importazioni dai paesi terzi

Art. 15

Modalità d'applicazione, modifica degli allegati e importazioni dai paesi terzi

In vigore dal 22 dic 1995
Sono adottate conformemente alla procedura di cui all': a) anteriormente al 1° aprile 1998, le modalità pratiche per la concessione del riconoscimento ai sensi dell' e per la registrazione ai sensi dell' relativamente agli stabilimenti stabiliti in un paese terzo e che commercializzano nella Comunità additivi, premiscele, prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE ed elencati al capitolo I.1.a) dell'allegato o alimenti per animali, al fine di ottenere garanzie equivalenti a quelle offerte dagli stabilimenti stabiliti nella Comunità. Tali modalità comprendono: - la compilazione e l'aggiornamento di un elenco dei paesi terzi in grado di fornire garanzie equivalenti a quelle fornite dagli Stati membri per i propri stabilimenti e di procedere ai controlli di cui all'; - la compilazione e l'aggiornamento di un elenco degli stabilimenti per i quali i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui al primo trattino hanno constatato che le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono soddisfatte; - la possibilità per esperti della Commissione e degli Stati membri di procedere a controlli in loco in caso di necessità. Tali controlli saranno effettuati per conto della Comunità che prenderà a carico le spese corrispondenti; b) le misure di applicazione della presente direttiva, segnatamente la forma del registro e i numeri di riconoscimento; c) le modifiche da apportare all'allegato.
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