Art. 11 · Comunicazione dell'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati

Art. 11

Comunicazione dell'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati

In vigore dal 22 dic 1995
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati nel corso dell'anno secondo gli nonché, ogni cinque anni, un elenco consolidato. 2. Su richiesta, gli Stati membri trasmettono agli altri Stati membri, in tutto o in parte, gli elenchi di cui al paragrafo 1. CAPITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI
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