Art. 9 · Fornitura di prestazioni supplementari avanzate

Art. 9

Fornitura di prestazioni supplementari avanzate

In vigore dal 13 dic 1995
1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché siano fornite, se ciò è tecnicamente fattibile ed economicamente conveniente, le prestazioni elencate nell'allegato III, punto 1, conformemente alle norme tecniche specificate all'. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione agevolano e promuovono la fornitura dei servizi e delle prestazioni supplementari elencati nell'allegato III, punto 2, conformemente alle norme tecniche specificate all', mediante accordi commerciali tra organismi di telecomunicazione e, se del caso, altre persone che forniscono il servizio o la prestazione supplementare, conformemente alle norme del trattato in materia di concorrenza e in modo da soddisfare le esigenze degli utenti. 3. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le date proposte per l'introduzione delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato III, punto 1, vengano fissate, tenendo conto del grado di sviluppo della rete, della domanda di mercato e dei progressi in materia di normalizzazione, e pubblicate secondo le modalità di cui all'. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono nella stessa maniera la definizione e la pubblicazione di date per i servizi e le prestazioni supplementari elencati nell'allegato III, punto 2.
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