Art. 6
Condizioni per la cessazione delle offerte
In vigore dal 13 dic 1995
1. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che le offerte di servizi esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo e che la cessazione di un'offerta o un cambiamento che ne modifichi materialmente il possibile uso possano aver luogo solo previa consultazione degli utenti interessati e previo adeguato periodo di avviso al pubblico, stabilito dall'autorità nazionale di regolamentazione.
2. Fatte salve altre vie di ricorso previste dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri provvedono affinché gli utenti, agendo, quando il diritto interno lo consenta, congiuntamente agli organismi che rappresentano gli interessi degli utenti e/o dei consumatori, possano adire l'autorità nazionale di regolamentazione qualora gli utenti interessati non concordino sulla data di cessazione dell'offerta prevista dall'organismo di telecomunicazione.
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