Art. 5
Obiettivi relativi ai tempi di fornitura e alla qualità del servizio
In vigore dal 13 dic 1995
1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché siano fissati e pubblicati, sulla base di quanto indicato nell'allegato II, gli obiettivi relativi ai tempi di fornitura e ai parametri di qualità del servizio. Le definizioni, i metodi di misurazione e le effettive prestazioni degli organismi di telecomunicazione in rapporto a tali obiettivi sono pubblicati annualmente. L'autorità nazionale di regolamentazione rivede almeno ogni tre anni le definizioni, i metodi di misura e gli obiettivi.
2. Tali informazioni devono essere pubblicate secondo le modalità di cui all'.
3. Se del caso, la Commissione, in consultazione con il comitato ONP, che agisce secondo la procedura di cui all', richiede all'ETSI l'elaborazione di norme europee concernenti definizioni e metodi di misurazione comuni.
Storico versioni
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