Art. 35
In vigore dal 13 dic 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1995.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
K. HAENSCH
Per il Consiglio
Il Presidente
J. L. DICENTA BALLESTER
(1) GU n. C 122 del 18. 5. 1995, pag. 4.
(2) GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 38.
(3) Parere del Parlamento europeo del 16 maggio 1995 (GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 27), posizione comune del Consiglio del 12 luglio 1995 (GU n. C 281 del 25. 10. 1995, pag. 19) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1995 (GU n. C 308 del 20. 11. 1995) e decisione del Consiglio del 27 novembre 1995.
(4) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.
(5) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10. Direttiva modificata dalla direttiva 94/46/CE (GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 15).
(1) GU n. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29.
(2) GU n. C 233 del 6. 9. 1991, pag. 2.
(1) GU n. C 318 del 4. 12. 1992, pag. 2.
(2) GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27. Direttiva modificata dalla decisione 94/439/CE della Commissione (GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 40).
(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).
(2) GU n. L 230 del 24. 8. 1990, pag. 25.
(3) GU n. L 217 del 6. 8. 1991, pag. 31.
(4) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/97/CEE (GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1).
(5) GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 1.
ALLEGATO I
PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE AI SENSI DELL'
1. Nome e indirizzo dell'organismo o degli organismi di telecomunicazione
Nome e indirizzo della sede centrale dell'organismo o degli organismi di telecomunicazione fornitori delle reti telefoniche pubbliche fisse e/o dei servizi di telefonia vocale.
2. Servizi di telecomunicazione offerti
2.1. Tipi di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa
È necessario specificare le caratteristiche tecniche delle interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti, compreso, ove applicabile, il riferimento alle norme o alle raccomandazioni nazionali e/o internazionali di cui all':
- per le reti a presentazione analogica e/o numerica:
a) interfaccia per linea singola;
b) interfaccia per più linee;
c) interfaccia per selezione diretta (DDI);
d) altre interfacce comunemente fornite;
- per la rete digitale di servizi integrati (ISDN);
a) specifica delle interfacce a velocità di base e a velocità primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione;
b) dettagli dei servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi di telefonia vocale;
c) altre interfacce comunemente fornite;
- qualsiasi altra interfaccia comunemente fornita.
Oltre alle informazioni sopra indicate, che devono essere pubblicate periodicamente come prescritto all', gli organismi di telecomunicazione devono informare tempestivamente i fornitori di apparecchiature terminali di tutte le caratteristiche particolari della rete che possano incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali omologate.
2.2. Servizi telefonici offerti
Descrizione del servizio di telefonia vocale di base offerto, che specifichi le voci comprese nella quota iniziale di abbonamento e nel canone di locazione periodico (ad esempio, servizi tramite operatore, elenchi telefonici, manutenzione).
Descrizione delle prestazioni opzionali e delle caratteristiche del servizio di telefonia vocale la cui tariffazione è separata dall'offerta di base, compreso, se applicabile, il riferimento alle norme o specifiche tecniche cui esse sono conformi ai sensi dell'.
2.3. Tariffe
Esse concernono l'accesso, l'impiego e la manutenzione, compresa la descrizione dettagliata dei regimi di riduzione.
2.4. Politica di indennizzo/rimborso
Essa comprende la descrizione dettagliata delle modalità di indennizzo o rimborso offerte.
2.5. Tipi del servizio di manutenzione offerto
2.6. Procedura di ordinazione
Essa comprende i punti di contatto designati presso gli organismi di telecomunicazione.
2.7. Condizioni dei contratti standard
Esse comprendono l'eventuale periodo contrattuale minimo.
3. Prescrizioni relative alle licenze
Deve essere fornita una chiara descrizione di tutte le condizioni relative alle licenze, nella fattispecie quelle che incidono sugli utenti, compresi i fornitori di servizi, specificando almeno i seguenti punti:
- informazioni sulle caratteristiche delle condizioni di licenza, nella fattispecie se è richiesta una registrazione e/o autorizzazione particolare o se si tratta di una licenza di carattere generale che non richiede una registrazione e/o autorizzazione particolare;
- la durata di tutte le licenze o autorizzazioni pertinenti;
- un elenco di tutti i documenti che contengono le condizioni imposte dagli Stati membri in materia di licenze.
4. Condizioni di allacciamento di apparecchiature terminali
Queste devono comprendere una rassegna completa dei requisiti per le apparecchiature terminali previsti dalla autorità di regolamentazione nazionale, in linea con le disposizioni della direttiva 91/263/CEE, comprese, ove opportuno, le condizioni relative al cablaggio nella sede del cliente e all'ubicazione del punto terminale di rete.
5. Restrizioni all'accesso e all'uso
Queste informazioni devono comprendere tutte le restrizioni all'accesso e all'uso imposte in conformità con le disposizioni dell'.
6. Parametri di valutazione delle prestazioni e della qualità del servizio
Definizioni, metodi di misurazione, obiettivi e dati relativi alle prestazioni ottenute, in conformità con le disposizioni di cui all'.
7. Obiettivi per l'introduzione di nuovi servizi, funzioni, prestazioni supplementari e tariffe
Devono essere pubblicati in conformità con le disposizioni degli .
8. Condizioni di accesso speciale alla rete
Comprendono le condizioni di accesso speciale alla rete stabilite dalle autorità di regolamentazione nazionali a norma dell', paragrafo 5.
9. Disponibilità della descrizione del sistema di calcolo dei costi
Indirizzo a cui richiedere la descrizione del sistema di calcolo dei costi, in conformità con le disposizioni di cui all'.
10. Principali elementi del piano di numerazione nazionale
Conformemente alle disposizioni dell'.
11. Modalità di uso dell'elenco abbonati
Conformemente alle disposizioni dell', lettera c).
12. Procedura di conciliazione e di composizione delle controversie
Queste informazioni devono comprendere orientamenti relativi ai meccanismi di ricorso a disposizione degli utenti per la conciliazione e la composizione di controversie con gli organismi di telecomunicazione, secondo la procedura di cui all'. Devono anche comprendere un riassunto delle procedure per la composizione delle controversie, come previsto dall', paragrafo 2.
13. Procedura in caso di mancato pagamento della fattura
Conformemente alle disposizioni di cui all'.
ALLEGATO II
TEMPI DI FORNITURA E PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DELL'
Sono qui precisati i settori in cui si richiedono parametri di qualità del servizio, per gli organismi di telecomunicazione notificati ai sensi dell', paragrafo 2.
- tempo di fornitura del collegamento iniziale alla rete;
- percentuale di guasti per collegamento;
- tempo di riparazione dei guasti;
- percentuale di chiamate non andate a buon fine;
- ritardo del segnale di centrale;
- ritardo di instaurazione del collegamento;
- statistiche della qualità di trasmissione;
- tempi di risposta dei servizi tramite operatore;
- percentuale di apparecchi telefonici a gettone, a moneta o a scheda nei posti telefonici pubblici a pagamento in servizio;
- esattezza di fatturazione.
ALLEGATO III
FORNITURA DI PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI AVANZATE IN CONFORMITÀ CON L'
1. Elenco delle prestazioni supplementari di cui all', paragrafo 1
a) Funzionamento in DTMF (dual tone multifrequency)
La rete telefonica pubblica fissa consente l'uso degli apparecchi telefonici che impiegano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual tone multifrequency), con le tonalità definite nella raccomandazione Q.23 dell'UIT-T; le stesse tonalità vengono utilizzate per la segnalazione da punto terminale a punto terminale sull'intera rete, all'interno di uno Stato membro come pure tra vari Stati membri.
b) Selezione diretta (DDI - direct dialling in) (o dispositivi con funzioni equivalenti)
Gli utenti di un centralino telefonico privato (PBX) o di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza l'intervento dell'operatore dello stesso centralino privato.
c) Rinvio automatico di chiamata
Possibilità di rinviare le chiamate in arrivo verso un'altra destinazione, nello stesso o in un altro Stato membro (ad esempio se non si ottiene risposta, se il numero è occupato o incondizionatamente).
Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.
d) Identificazione della linea chiamante
Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.
Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.
2. Elenco dei servizi e delle prestazioni di cui all', paragrafo 2
a) Accesso su scala comunitaria ai servizi di chiamata gratuita «numeri verdi»
Tali servizi, denominati a seconda dei casi «numeri verdi», «servizi di chiamata gratuita», numeri 0800 ecc., devono includere servizi di selezione grazie ai quali il chiamante non debba sostenere alcun costo o debba sostenere solo una parte del costo totale della chiamata.
b) Fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito «a chiosco») su scala comunitaria
Per fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito «a chiosco») si intende una prestazione in cui le tariffe di impiego di un servizio accessibile tramite una rete degli organismi di telecomunicazione sono combinate con le tariffe di chiamata di rete («servizio a tariffa maggiorata»).
c) Trasferimenti della chiamata su scala comunitaria
Possibilità di trasferire una determinata chiamata a terzi, nello stesso o in un altro Stato membro.
d) Servizio di pagamento a carico del destinatario su scala comunitaria per le chiamate con origine e destinazione all'interno della Comunità
Il servizio consente al destinatario, su richiesta del chiamante e prima di stabilire la comunicazione, di accettare di sostenere il costo della stessa.
e) Identificazione della linea chiamante su scala comunitaria
Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.
Tale prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.
f) Accesso ai servizi tramite operatore in altri Stati membri
Gli utenti di un dato Stato membro possono chiamare l'operatore o un servizio di assistenza di un altro Stato membro.
g) Accesso ai servizi di consultazione dell'elenco abbonati di altri Stati membri
Possibilità, per gli utenti di un dato Stato membro, di chiamare il servizio di consultazione dell'elenco abbonati di un altro Stato membro.
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