Art. 33 · Applicazione della presente direttiva

Art. 33

Applicazione della presente direttiva

In vigore dal 13 dic 1995
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 13 dicembre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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