Art. 30 · Procedura del comitato consultivo

Art. 30

Procedura del comitato consultivo

In vigore dal 13 dic 1995
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall', paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE. Il comitato consulta in particolare i rappresentanti degli organismi di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei prestatori di servizi. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
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