Art. 3
Fornitura del servizio, connessione dell'apparecchiatura terminale e uso della rete
In vigore dal 13 dic 1995
Gli Stati membri provvedono a che i rispettivi organismi di telecomunicazione forniscano, separatamente o congiuntamente, una rete telefonica pubblica fissa e un servizio di telefonia vocale conformemente alle disposizioni della direttiva, onde garantire un'offerta armonizzata in tutta la Comunità.
In particolare gli Stati membri provvedono a che gli utenti possano:
a) ottenere su richiesta il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa;
b) allacciare e utilizzare le apparecchiature terminali omologate situate nella sede dell'utente, conformemente al diritto nazionale e comunitario.
Gli Stati membri provvedono affinché all'uso del collegamento fornito non siano poste restrizioni diverse da quelle indicate all'.
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