Art. 27
Conciliazione e risoluzione nazionale delle controversie
In vigore dal 13 dic 1995
Fatti salvi
a) ogni azione che la Commissione o uno Stato membro possa intentare ai sensi del trattato;
b) i diritti della persona che invochi la procedura di cui ai punti 3 e 4, degli organismi di telecomunicazione interessati o di qualunque altra persona in forza del diritto nazionale applicabile, salvo il caso in cui venga concluso un accordo per la composizione delle controversie;
c) le disposizioni della presente direttiva che consentono alle autorità nazionali di regolamentazione di stabilire i termini degli accordi tra organismi di telecomunicazione e utenti,
l'utente può avvalersi delle seguenti procedure:
1) Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di controversia irrisolta con l'organismo di telecomunicazione concernente una presunta violazione delle disposizioni della presente direttiva, qualsiasi parte, compresi gli utenti, i fornitori di servizi, i consumatori o altri organismi di telecomunicazione, abbia il diritto di adire l'autorità nazionale di regolamentazione o altro organismo indipendente. A livello nazionale sono istituite procedure facilmente accessibili e di norma poco onerose per un'equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie. Queste procedure si applicano anche nei casi di controversie tra utenti e organismi di telecomunicazione in merito alle fatture telefoniche.
2) Un utente o un organismo di telecomunicazione può, qualora la controversia interessi organismi di telecomunicazione appartenenti a più di uno Stato membro, ricorrere alla procedura di conciliazione di cui ai punti 3 e 4 mediante notifica scritta all'autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione. Gli Stati membri possono anche autorizzare l'autorità nazionale di regolamentazione a chiedere la procedura di conciliazione.
3) Se ritiene, a seguito della notifica di cui al punto 2, che vi siano i presupposti per un riesame, l'autorità nazionale di regolamentazione o la Commissione può rinviare il caso al presidente del comitato ONP.
4) Nel caso di cui al punto 3 il presidente del comitato ONP, se è convinto che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia la seguente procedura:
a) Egli costituisce quanto prima un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato ONP e da un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, oltre al presidente stesso o ad un altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua convocazione. Il presidente del gruppo di lavoro può decidere, su proposta di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza al massimo di altre due persone in qualità di esperti.
b) Il gruppo di lavoro offre alla parte che ricorre a tale procedura, alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e agli organismi di telecomunicazione interessati, la possibilità di presentare osservazioni in forma scritta o orale.
c) Il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti interessate entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al punto 2. Il suo presidente provvederà ad informare il comitato OPN dei risultati di questa procedura, affinché quest'ultimo possa esprimere il suo parere.
5) La parte che ricorre a questa procedura sostiene i costi della propria partecipazione.
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