Art. 24 · Norme tecniche

Art. 24

Norme tecniche

In vigore dal 13 dic 1995
1. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura dei servizi, secondo le seguenti norme: - norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell', paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE, oppure, in assenza di tali norme, - norme europee adottate dall'ETSI e/o dal CEN/CENELEC, oppure, in assenza di tali norme, - norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), oppure, in assenza di tali norme, - norme o specifiche nazionali, fatto salvo il riferimento alle norme europee, che può essere reso obbligatorio in base all', paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli organismi di telecomunicazione informino gli utenti, su loro richiesta, in merito a norme o specifiche, comprese eventuali norme europee e/o internazionali applicate tramite norme nazionali, in base alle quali sono forniti i servizi e le prestazioni supplementari contemplati dalla presente direttiva.
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