Art. 21
Numerazione
In vigore dal 13 dic 1995
1. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di numerazione telefonica nazionale siano controllati dall'autorità nazionale di regolamentazione allo scopo di assicurare una leale concorrenza. In particolare i singoli numeri e le serie di numeri devono essere attribuiti secondo criteri di trasparenza, equità e tempestività, e tale operazione deve essere effettuata in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principali elementi del piano di numerazione nazionale, nonché tutte le successive aggiunte o modifiche, siano pubblicati, fatte salve unicamente le limitazioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono l'uso adeguato di possibili schemi di numerazione europei per la fornitura delle prestazioni supplementari di cui all'allegato III, punto 2.
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