Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 dic 1995
1. Alla presente direttiva si applicano, ove pertinenti, le definizioni contenute nella direttiva 90/387/CEE.
2. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
- «rete telefonica pubblica fissa», la rete pubblica di telecomunicazioni commutata che è impiegata, tra l'altro, per la fornitura del servizio di telefonia vocale tra i punti terminali della rete in postazioni fisse;
- «utenti», gli utenti finali, compresi i consumatori (ad esempio, gli utenti finali in abitazioni private) e i fornitori di servizi, ivi inclusi gli organismi di telecomunicazione che forniscono servizi che sono o possono essere forniti anche da altri;
- «autorità nazionale di regolamentazione», l'organismo o gli organismi di ciascuno Stato membro, giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dagli organismi di telecomunicazione, incaricati, tra l'altro, dallo Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione contemplate dalla presente direttiva;
- «comitato ONP», il comitato istituito ai sensi dell', paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE;
- «apparecchio telefonico pubblico a pagamento», un apparecchio telefonico ad uso pubblico che funziona mediante gettoni o monete, carte di credito/addebito e/o schede telefoniche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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