Art. 17
Fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento
In vigore dal 13 dic 1995
Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché siano messi a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti in termini sia di numero che di distribuzione geografica e dai quali sia possibile effettuare chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico europeo per chiamate di emergenza previsto dalla decisione 91/396/CEE sono gratuite.
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