Art. 14 · Riduzioni, regimi basati su un tasso ridotto di utilizzo e altre disposizioni tariffarie specifiche

Art. 14

Riduzioni, regimi basati su un tasso ridotto di utilizzo e altre disposizioni tariffarie specifiche

In vigore dal 13 dic 1995
1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono consentire che vengano offerti agli utenti regimi di riduzione globali: in tal caso questi regimi sono soggetti al controllo delle autorità nazionali di regolamentazione. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono approvare tariffe speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali i servizi di emergenza, quelli destinati ad utenti con un tasso ridotto di utilizzo o a gruppi sociali particolari. 3. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché il sistema tariffario preveda riduzioni per le chiamate nella Comunità nei periodi non di punta, comprese, eventualmente, le ore notturne e il fine settimana. 4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le tariffe speciali applicate a servizi di telefonia vocale forniti in relazione a progetti specifici di durata limitata siano previamente notificate all'autorità nazionale di regolamentazione.
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