Art. 13
Principi di calcolo dei costi
In vigore dal 13 dic 1995
1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro organismi di telecomunicazione, notificati a norma dell', paragrafo 2, introducano, non oltre il 31 dicembre 1996, un adeguato sistema di calcolo dei costi ai fini dell'applicazione dell'; provvedono inoltre affinché la conformità a tale sistema di calcolo dei costi sia verificata da un organismo competente indipendente da detti organismi. Una dichiarazione di conformità è pubblicata periodicamente.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché sia disponibile su richiesta una descrizione del sistema di calcolo dei costi che indichi le categorie principali di raggruppamento dei medesimi e i criteri seguiti nell'attribuzione dei costi al servizio di telefonia vocale. Esse trasmettono alla Commissione, su richiesta, informazioni sui sistemi di calcolo dei costi applicati dagli organismi di telecomunicazione.
3. Fatto salvo l'ultimo comma del presente paragrafo, il sistema di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi:
a) i costi del servizio di telefonia vocale inglobano in particolare i costi diretti sostenuti dagli organismi di telecomunicazione per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione del servizio di telefonia vocale e per la sua commercializzazione e fatturazione;
b) i costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti al servizio di telefonia vocale o ad altre attività, vengono imputati come segue:
i) ogni volta che ciò sia possibile, le categorie di costi comuni sono imputate in base all'analisi diretta della loro origine;
ii) se non è possibile un'analisi diretta, esse sono imputate sulla base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto è basato su strutture dei costi analoghe;
iii) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro di attribuzione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate ai servizi di telefonia vocale, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.
Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi se risultano adeguati ai fini dell'applicazione dell' e se la loro applicazione da parte dell'organismo di telecomunicazione è stata ammessa dall'autorità nazionale di regolamentazione, fatta salva l'informazione preventiva della Commissione.
4. Informazioni specifiche in ordine alla contabilità sono messe, su richiesta, a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione in forma riservata.
5. Gli Stati membri provvedono a che i resoconti finanziari degli organismi di telecomunicazione notificati ai sensi dell' siano redatti, pubblicati e sottoposti a revisione conformemente alle disposizioni pertinenti della legislazione nazionale.
Storico versioni
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