Art. 12 · Principi tariffari e trasparenza

Art. 12

Principi tariffari e trasparenza

In vigore dal 13 dic 1995
1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le tariffe per l'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi di telefonia vocale osservino i principi di trasparenza e di orientamento in funzione dei costi stabiliti nell'allegato II della direttiva 90/387/CEE e siano conformi alle disposizioni del presente articolo. 2. Fatta salva l'applicazione del principio di orientamento in funzione dei costi, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli organismi di telecomunicazione vincoli tariffari riguardanti gli obiettivi della accessibilità del servizio telefonico a tutti, inclusi gli aspetti di assetto territoriale. 3. Le tariffe di accesso e uso della rete telefonica pubblica fissa sono stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione messa in opera dagli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari differenti. 4. Conformemente al diritto comunitario, le tariffe relative a prestazioni supplementari rispetto alla fornitura del collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e alla fornitura del servizio di telefonia vocale sono sufficientemente scorporate, per evitare che l'utente paghi prestazioni che non sono necessarie per il servizio richiesto. 5. Di norma, le tariffe sono composte dai seguenti elementi, ognuno dei quali deve essere indicato all'utente in modo distinto: - una quota iniziale per il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e l'abbonamento al servizio di telefonia vocale; - un canone di locazione periodico in base al tipo di servizio e di prestazioni supplementari prescelte dall'utente; - tariffe legate all'utilizzo, che tra l'altro possono tenere conto delle ore di punta e delle ore di minor traffico. Gli eventuali altri elementi tariffari utilizzati devono essere trasparenti e basarsi su criteri obiettivi. 6. Le tariffe sono pubblicate secondo le modalità di cui all'. 7. Le eventuali variazioni tariffarie sono applicate soltanto dopo un adeguato periodo di preavviso al pubblico, fissato dall'autorità nazionale di regolamentazione.
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