Art. 8 · Relazioni

Art. 8

Relazioni

In vigore dal 8 dic 1995
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative ai metodi impiegati per la produzione dei dati. Se necessario gli Stati membri le comunicano anche i mutamenti sostanziali apportati ai metodi di raccolta utilizzati. 2. La Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nel corso del lavoro effettuato in base alla presente direttiva, dopo tre anni di raccolta dei dati.
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