Art. 4 · Porti

Art. 4

Porti

In vigore dal 8 dic 1995
1. Ai fini della presente direttiva viene istituito, secondo la procedura di cui all', un elenco di porti codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime. 2. Ogni Stato membro seleziona nell'elenco suddetto i porti che trattano annualmente più di un milione di tonnellate di merci o che registrano più di 200 000 movimenti di passeggeri. Durante un periodo limitato a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, ciascuno Stato membro può limitare la sua selezione ai porti che trattano annualmente più di due milioni di tonnellate di merci o che registrano più di 400 000 movimenti di passeggeri. Per ogni porto selezionato sono forniti i dati dettagliati, conformemente all'allegato VIII, per i settori (merci, passeggeri) per i quali lo stesso ottempera al criterio di selezione ed, eventualmente, i dati sommari per l'altro settore. 3. Per porti dell'elenco non selezionati, sono forniti dati sommari, conformemente all'allegato VIII, «insieme di dati A3».
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