Art. 3
Caratteristiche della raccolta di dati
In vigore dal 8 dic 1995
1. Gli Stati membri rilevano i dati relativi ai seguenti settori:
a) informazioni in merito alle merci e ai passeggeri;
b) informazioni in merito alla nave.
Possono essere escluse dalla raccolta di dati le navi di stazza lorda inferiore a 100.
2. Le caratteristiche della raccolta di dati, ossia le variabili statistiche di ciascun settore, le nomenclature per la loro classificazione e la loro frequenza di osservazione, sono indicate negli allegati della presente direttiva.
3. La raccolta di dati si basa, per quanto possibile, sulle fonti disponibili, in modo da limitare l'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere.
Storico versioni
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