Art. 13
Procedura
In vigore dal 8 dic 1995
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.
b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.
In tal caso:
- la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi dalla data della comunicazione,
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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