Art. 12 · Modalità d'applicazione

Art. 12

Modalità d'applicazione

In vigore dal 8 dic 1995
Le modalità d'applicazione della presente direttiva, comprese le misure necessarie per adeguarla agli sviluppi tecnici ed economici, ed in particolare: - l'aggiornamento delle caratteristiche dei dati da raccogliere () e del contenuto degli allegati alla presente direttiva nella misura in cui tale aggiornamento non comporti un considerevole aumento dei costi per gli Stati membri e/o dell'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere; - l'elenco di porti, aggiornati periodicamente, codificati dalla Commissione, e classificati per paese e per zone costiere marittime (), - le esigenze di precisione (), - la descrizione tecnica di uno schedario di dati e dei codici per la trasmissione dei risultati alla Commissione (), - le modalità di pubblicazione o di diffusione dei dati (), - le deroghe alle disposizioni della presente direttiva da accordare durante il periodo di transizione nonché gli studi pilota previsti (), - la nomenclatura equivalente di stazza lorda per gruppo di navi (allegato VII), sono adottate secondo la procedura di cui all'.
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