Art. 11
Contributo finanziario
In vigore dal 8 dic 1995
1. Gli Stati membri beneficiano, durante i primi tre anni di attuazione dei rilevamenti statistici previsti dalla presente direttiva, di un contributo finanziario della Comunità alle spese di esecuzione dei relativi lavori.
2. L'importo dei crediti destinati annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale.
3. L'autorità di bilancio stabilisce i crediti disponibili per ciascun anno.
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