Art. 10 · Periodo transitorio

Art. 10

Periodo transitorio

In vigore dal 8 dic 1995
1. Per un periodo di transizione di tre anni al massimo, in base alla procedura di cui all', possono essere concesse deroghe conformemente alla presente direttiva nel caso in cui i sistemi nazionali di statistica richiedano notevoli adeguamenti. 2. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 è adottato un programma di studi pilota, secondo la procedura di cui all', per quanto riguarda: a) la fattibilità e il costo, per gli Stati membri e per coloro che sono tenuti a rispondere, della raccolta dei seguenti dati: - la descrizione delle merci definite nell'allegato III e nell'allegato VIII, insieme di dati B1, - i passeggeri trasportati per tragitti brevi, - le informazioni relative ai servizi «feeder» e al sistema intermodale dei trasporti, - i dati relativi alla nazionalità dell'operatore di trasporto marittimo; b) la possibilità di raccogliere dati in applicazione degli accordi conclusi, nell'ambito della semplificazione delle procedure di commercio, dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), del Centro europeo di normalizzazione (CEN) e delle regolamentazioni doganali internazionali. La Commissione informa il Consiglio sui risultati degli studi pilota e presenta proposte sulla possibilità di estendere il regime introdotto dalla presente direttiva per istituire una raccolta regolare di tali elementi d'informazione.
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