Art. 5

Art. 5

In vigore dal 27 nov 1995
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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