Art. 4

Art. 4

In vigore dal 27 nov 1995
Gli Stati membri possono aggiungere un marcatore o un colorante nazionali oltre al marcatore previsto all', paragrafo 1. Agli oli minerali in questione non possono essere aggiunti marcatori o coloranti diversi da quelli previsti dalla legislazione comunitaria o dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.
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