Art. 8
In vigore dal 27 nov 1995
1. Le sigarette prodotte nella Comunità e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, ad un'accisa proporzionale calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché ad un'accisa specifica calcolata per unità di prodotto.
2. L'aliquota dell'accisa proporzionale e l'importo dell'accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette.
3. Nella fase finale dell'armonizzazione delle strutture, è stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto tra l'accisa specifica e la somma dell'accisa proporzionale e dell'imposta sul volume d'affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori.
4. Nella misura in cui ciò risulti necessario, l'accisa sulle sigarette può comportare un onore fiscale minimo il cui massimale è determinato per ciascuna tappa dal Consiglio su proposta della Commissione.
Storico versioni
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