Art. 7

Art. 7

In vigore dal 27 nov 1995
1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all', a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente: - di una fascia di tabacco naturale, - di una fascia e di una sottofascia di tabacco entrambe di tabacco ricostituito, - di una fascia di tabacco ricostituito. 2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui agli o 5. In deroga al primo comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.
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