Art. 5
Sono considerati tabacchi da fumo:
In vigore dal 27 nov 1995
1) il tabacco o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva transformazione industriale,
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi negli e che possono essere fumati.
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