Art. 2
1. Sono considerati tabacchi lavorati:
In vigore dal 27 nov 1995
a) le sigarette,
b) i sigari e i sigaretti,
c) il tabacco da fumo,
- il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette,
- gli altri tabacchi da fumo,
quali definiti agli articoli da 3 a 7.
2. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per determinare in qual modo sia opportuno definire e raggruppare i tabacchi lavorati;
3. Fatte salve le disposizioni comunitarie già adottate, le definizioni di cui agli articoli da 3 a 7 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d'imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati.
Storico versioni
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