Art. 2 · 1. Sono considerati tabacchi lavorati:

Art. 2

1. Sono considerati tabacchi lavorati:

In vigore dal 27 nov 1995
a) le sigarette, b) i sigari e i sigaretti, c) il tabacco da fumo, - il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette, - gli altri tabacchi da fumo, quali definiti agli articoli da 3 a 7. 2. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per determinare in qual modo sia opportuno definire e raggruppare i tabacchi lavorati; 3. Fatte salve le disposizioni comunitarie già adottate, le definizioni di cui agli articoli da 3 a 7 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d'imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati.
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