Art. 19

Art. 19

In vigore dal 27 nov 1995
1. Le direttive di cui all'allegato I parte A sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I parte B. 2. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
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