Art. 13
In vigore dal 27 nov 1995
1. L'importo dell'accisa specifica riscossa sulle sigarette è fissato, la prima volta, con riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, secondo i dati noti al 1° gennaio 1973.
2. Fatta salva la soluzione che sarà alla fine adottata per quanto riguarda il rapporto tra l'elemento specifico e l'elemento proporzionale, l'importo di cui al paragarafo 1 non può essere inferiore al 5 % né superiore al 75 % dell'importo cumulativo dell'accisa proporzionale e dell'accisa specifica riscosse su tali sigarette.
3. Se l'accisa percepita sulle sigarette della classe di prezzo di cui al paragrafo 1 è modificata dopo il 1° gennaio 1973, l'importo dell'accisa specifica è stabilita in base al nuovo onere fiscale delle sigarette di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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