Art. 10
In vigore dal 27 nov 1995
1. Le modalità di riscossione dell'accisa sono armonizzate al più tardi nella fase finale. Nel corso delle tappe precedenti, l'accisa è in linea di massima riscossa a mezzo di marche fiscali. Gli Stati membri che riscuotono l'imposta tramite marche fiscali sono tenuti a disposizione dei produttori e commercianti degli altri Stati membri. Se invece riscuotono l'imposta con altri mezzi, gli Stati membri provvedono a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri.
2. Gli importatori ed i produttori dei tabacchi lavorati sono soggetti al regime di cui paragrafo 1 per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell'accisa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1995:59:oj#art-10