Art. 7 · Trasmissione dei dati

Art. 7

Trasmissione dei dati

In vigore dal 23 nov 1995
1. Gli Stati membri trasmettono i dati elaborati a norma dell', ivi compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri secondo le legislazioni o prassi nazionali in materia di segreto statistico, in base al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti da segreto (1), regolamento che disciplina la trasmissione dei dati statistici di carattere riservato. 2. La trasmissione dei dati annuali provvisori avviene entro i sei mesi successivi al termine del periodo di osservazione; i risultati annuali riveduti vanno trasmessi entro i dodici mesi successivi al termine del periodo di osservazione. La trasmissione dei dati mensili e trimestrali provvisori avviene entro i tre mesi successivi al termine del periodo di osservazione corrispondente; i risultati mensili e trimestrali vanno trasmessi entro i sei mesi successivi al termine del periodo di osservazione corrispondente. 3. La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all' può fissare, al fine di facilitare il compito degli organismi responsabili della raccolta e trasmissione dei dati, procedure standardizzate di trasmissione dei dati e creare le condizioni per un uso più ampio dei sistemi di elaborazione automatica e di trasmissione elettronica dei dati.
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